PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Nell'ambito del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è istituita la Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria cui è preposto un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria, con funzioni di vice-capo del Corpo medesimo.

Art. 2.
(Nomina a dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Il dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 1 è nominato tra i dirigenti superiori del Corpo secondo le modalità e i criteri previsti dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
      2. In fase di prima attuazione della presente legge, e fino all'istituzione di un ruolo dei dirigenti generali del Corpo di polizia penitenziaria, alla Direzione di cui all'articolo 1 può essere preposto un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 3.
(Competenze. Delega al Governo).

      1. Alla Direzione generale di cui all'articolo 1 della presente legge è affidata la competenza su tutte le materie concernenti il Corpo di polizia penitenziaria nonché l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle dotazioni di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

 

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      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale di cui all'articolo 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garantire l'inserimento armonico della Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria in seno al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria raccordandone le competenze con quelle degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso;

          b) prevedere l'articolazione della Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria in uffici di livello dirigenziale non generale cui attribuire, secondo criteri di omogeneità, le attività relative al personale di cui all'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in materia di assunzione, gestione amministrativa, disciplina, formazione ed aggiornamento; l'organizzazione dei servizi istituzionali all'interno delle articolazioni dipartimentali, centrali e periferiche; la gestione delle risorse strumentali e finanziarie attribuite al Corpo di polizia penitenziaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

          c) istituire servizi di vigilanza e controllo connessi all'esecuzione penale esterna, adeguandoli alle corrispondenti esigenze di rieducazione e risocializzazione dei condannati;

          d) predisporre criteri per la rilevazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria, sulla base delle effettive esigenze operative di ogni singolo contesto penitenziario;

          e) predisporre criteri, requisiti e modalità per l'esercizio da parte del personale direttivo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dell'opzione a favore del corrispondente ruolo del Corpo di polizia penitenziaria e la conseguente immissione in organico del medesimo personale.

 

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Art. 4.
(Ruoli del personale e doveri di subordinazione).

      1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

          a) ruolo dei dirigenti generali;

          b) ruolo direttivo ordinario;

          c) ruolo direttivo speciale;

          d) ruolo degli ispettori;

          e) ruolo dei sovrintendenti;

          f) ruolo degli agenti ed assistenti.

      2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

          a) del Ministro della giustizia;

          b) dei Sottosegretari di Stato alla giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;

          c) del capo della polizia penitenziaria - capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

          d) del vice capo della polizia penitenziaria;

          e) del comandante del reparto.

      3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di dipendenza funzionale nei confronti dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nei casi e modi previsti dalla legge.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finanziarie).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato

 

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in compiti diversi da quelli previsti dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, deve essere assegnato a servizi d'istituto.
      2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le Direzioni generali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono destinati, nei limiti delle attività devolute, alla Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 1.